Garante dell’informazione e della partecipazione
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2020, 17:22
Garante dell'informazione e della partecipazione degli atti di governo del territorio (Ai sensi della L.R. 10.11.2014 n. 65 - Norme per il governo del territorio.
Il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati agli atti di governo del territorio di competenza del Comune di Murlo.
Per governo del territorio si intende l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo.
Gli atti di governo del territorio sono suddivisi nei seguenti strumenti della pianificazione di competenza comunale:
Sono strumenti della pianificazione territoriale:
- il piano strutturale comunale;
Sono strumenti della pianificazione urbanistica:
- il piano operativo comunale;
- i piani attuativi.
Sono inoltre atti di governo del territorio:
- i piani e programmi di settore;
- gli accordi di programma.
Il garante dell'informazione e della partecipazione:
- attua il programma dell'informazione e della partecipazione contenuto nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. e) della L.R. 65/2014;
- assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione, nel rispetto dei livelli prestazionali minimi stabiliti dalla Regione Toscana con apposito regolamento e linee guida;
- redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, dando conto dei risultati ottenuti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'Amministrazione procedente ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni motivatamente assunte;
- promuove attività di informazione sul procedimento a seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 19 commi 2 e 3 della L.R. 65/2014.
Le funzioni del Garante sono disciplinate della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio, capo V (Gli istituti della partecipazione):
Art. 36 - L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento
Art. 37 - Il garante dell’informazione e della partecipazione
Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
Art. 39 - Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione
Art. 40 - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio
Con DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017 è stato emanato il Regolamento "Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione". Il regolamento è stato pubblicato sul BURT n. 5 del 17 febbraio 2017 ed è entrato in vigore il 18 febbraio 2017.
Con DGR 1112 del 16/10/2017 sono state approvate le linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017
Riferimenti legislativi
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio