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Dichiarazione di mutamento nella composizione della convivenza

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Dichiarazione di mutamento nella composizione della convivenza

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Al responsabile della convivenza che è obbligato a dichiarare ogni mutamento intervenuto nella composizione della stessa.

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Descrizione

Per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune (ad esempio in una casa di riposo, in una caserma, in un collegio, istituto religioso, ecc.).

 
Il cambio di abitazione dovrà essere comunicata dal responsabile della struttura di convivenza (articolo 5 e articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). Il responsabile è obbligato a dichiarare ogni mutamento intervenuto nella composizione della convivenza stessa: il cittadino dovrà quindi fornire al responsabile della convivenza tutti i propri dati.
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Come fare

Il mutamento nella composizione della convivenza di comunica online.

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Cosa serve

Dichiarazione di residenza
Allegato A : documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.

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Allegato A : documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.

1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità. *
  • copia del titolo di soggiorno in corso di validità.*
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità.*
  • copia del titolo di soggiorno scaduto.*
  • ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.*
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; *
  • copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione ;*
  • ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;*
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico; *
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;*
  • ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso*;
  • fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico;*
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

 

Dichiarazione di residenza
Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.

1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 
  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
  • documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;*
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
  • autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;*
  • copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*
    La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
 
3. Cittadino studente (non lavoratore)
  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
  • documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*
  • autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato:*
  • copertura dei rischi sanitari:*
    • per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente :
      copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario;
    • per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:
      T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
 
4. Familiare 2 UE di cittadino di cui ai punti precedenti
  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
  • copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);*
    L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

Tabella esemplificativa

Limite di reddito Numero componenti

€ 5.577,00 Solo richiedente

€ 8.365,00 Richiedente + un familiare

€ 11.154,00 Richiedente + due familiari

€ 13.942,50 Richiedente + tre familiari

€ 16.731,00 Richiedente + quattro familiari

€ 10.849,80 Richiedente + due o + minori di 14 anni

€ 13.562,25 Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare

Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.*

 
5. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea
  • copia del passaporto;*
  • carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno*.

 

* documentazione obbligatoria;
** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
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Cosa si ottiene

Si ottiene il cambio di residenza con relativa iscrizione all'interno della convivenza anagrafica.

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Tempi e scadenze

Presentazione della domanda

A richiesta del responsabile o persone da questi opportunamente delegate.

Accoglimento dell'istanza

2 gg. dalla richiesta, salvo irricevibilità o silenzio assenso al 45° giorno salvo preavviso rigetto

Provvedimento finale

Provvedimento di accoglimento o rigetto e annullamento previo preavviso

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2023, 17:27

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